IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'art. 87 della Costituzione;
  Sentito il Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con
i  Ministri  per  l'interno,  per  il  tesoro,  per  il  lavoro  e la
previdenza sociale e per il commercio con l'estero;

                              Decreta:
                               Art. 1.

  Piena  ed  intera  esecuzione e' data all'Accordo fra la Repubblica
italiana  e la Repubblica Federale di Germania per il reclutamento ed
il  collocamento  di manodopera italiana nella Repubblica Federale di
Germania, concluso in Roma il 20 dicembre 1955.