IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87 della Costituzione; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con i Ministri per l'interno, per il tesoro, per il lavoro e la previdenza sociale e per il commercio con l'estero; Decreta: Art. 1. Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo fra la Repubblica italiana e la Repubblica Federale di Germania per il reclutamento ed il collocamento di manodopera italiana nella Repubblica Federale di Germania, concluso in Roma il 20 dicembre 1955.